Centrale Rischi: classificazione dei crediti insoluti

Crediti insoluti in Centrale Rischi

Tabella dei Contenuti

Come noto, gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare alla Banca d’Italia alcune categorie di rischi sul credito. La conoscenza di tali categorie sarà utile ai creditori per attivare volta per volta gli strumenti più funzionali al recupero delle proprie posizioni.

Crediti insoluti in Centrale Rischi: cerchiamo di scoprire insieme quali siano le più importanti classificazioni, partendo da quella più lieve, per passare poi ai crediti insoluti più gravi.

Esposizione scaduta e sconfinata

Il primo livello di segnalazione presso la Centrale Rischi Banca d’Italia è quella dell’esposizione scaduta e sconfinata. Intendendo per tale l’inadempimento continuativo maggiore a 90 giorni. Sotto questa soglia, dunque, non vi è una diversa classificazione penalizzante presso la Banca d’Italia ma, per gli sconfini tra i 30 e i 90 giorni, la sola segnalazione dell’insoluto o dello sconfino.

Incaglio

Se il debitore è coinvolto in una situazione di difficoltà più duratura, tanto da alimentare costanti ritardi nell’assolvere alle proprie obbligazioni, può essere classificato a incaglio nella Centrale Rischi. Di norma la classificazione a incaglio avviene in presenza di notifica di pignoramenti nei mutui ipotecari per acquisto di civile abitazione. Negli altri casi nelle ipotesi di inadempimenti continuati:

  • maggiori di 150 giorni per crediti al consumo con durata originaria minore di 3 anni
  • Oltre 180 giorni per crediti al consumo con durata originaria maggiore di 3 anni
  • maggiori di 270 giorni in tutti gli altri casi.

 

Per i privati e le PMI, l’esposizione deve essere superiore a 100 euro e all’1% di tutte le esposizioni verso la banca. Per le imprese di maggiori dimensioni l’esposizione deve essere superiore a 500 euro e all’1% del totale delle esposizioni verso la banca.

Inadempimento probabile

Scorrendo nei livelli di gravità in termini di segnalazione in Centrale Rischi troviamo poi i crediti di difficile recupero. Si tratta delle posizioni UTP, Unlikely to Pay: sebbene di difficile soddisfazione, è pur sempre possibile che tali crediti possano essere oggetto di interventi di ristrutturazione e di risanamento.

Sofferenza

Si arriva infine al passaggio a sofferenza, con cui l’intermediario finanziario – evidentemente – ritiene che il credito sia oramai irrecuperabile. La sofferenza è infatti uno stato di insolvenza permanente in Centrale Rischi, con condizioni della controparte che sono tali da non poter alimentare la speranza di recupero. Si tenga conto che, contrariamente ad altri passaggi di classificazione, la più negativa segnalazione a sofferenza non è il frutto del superamento di specifiche soglie, ma è il risultato di una valutazione complessiva dell’intermediario finanziario.

Passaggio a perdita

Quindi, nel caso in cui l’intermediario finanziario sia titolare di crediti dei quali ha accertato la non esigibilità, potrà decretare il passaggio a perdita. Una volta passata la posizione a perdita, la stessa è oggetto di cancellazione da Centrale Rischi. Tale cancellazione non equivale però alla liberazione del soggetto segnalato dal peso delle segnalazioni. A sistema infatti risulterà sempre la classificazione a sofferenza e, infine, quella più definitiva di “crediti passati a perdita”.

Solamente dopo 36 mesi dalla chiusura della posizione il debitore avrà la certezza che il sistema della banca dati non condividerà più tali segnalazioni negative.

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