Riforma Cartabia, dal giudizio introdotto con citazione al ricorso

Tabella dei Contenuti

La Legge di Bilancio 2023 ha anticipato al 28 febbraio l’operatività della Riforma Cartabia sul processo civile. Sebbene alcune disposizioni siano già in vigore dallo scorso 1° gennaio, giova – nelle prossime righe – elaborare una breve sintesi delle principali novità.

Le notificazioni

In primo luogo, con la riforma Cartabia sono state introdotte alcune novità in merito all’obbligo di notifica a mezzo PEC se il destinatario è un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC come risultante dai pubblici elenchi, o abbia eletto domicilio digitale ex d.lgs. n. 82/2005.

Il legislatore ha voluto aggiungere due commi all’art. 147 c.p.c., stabilendo che le notificazioni a mezzo PEC possano essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per notificante e destinatario.

Giudizio di primo grado

Numerose sono poi le novità della riforma Cartabia in merito al giudizio di primo grado. In primo luogo, cambia il contenuto dell’atto di citazione che, oltre a essere chiaro, specifico e sintetico, deve contenere due nuove formule:

  • dare atto che la domanda è soggetta a specifica condizione di procedibilità e che tale condizione è stata soddisfatta, allegando il verbale negativo di conciliazione
  • nella parte dell’atto di citazione dedicata alla vocatio in ius occorre inserire una nuova indicazione che l’attore deve dare al convenuto, e cioè che “la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza di parte”.

I nuovi termini processuali

Con la riforma Cartabia, un’attenzione è posta anche ai nuovi termini processuali:

  • tra il giorno della notifica dell’atto di citazione e quello dell’udienza di prima comparizione, almeno 120 giorni liberi
  • la costituzione del convenuto deve avvenire nei 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione.

 

Nuovi termini sono poi stati previsti per il deposito delle memorie integrative:

  • la prima memoria almeno 40 giorni prima della data dell’udienza di comparizione
  • la seconda memoria, almeno 20 giorni prima dalla data dell’udienza di comparizione
  • la terza, almeno 10 giorni prima dalla data dell’udienza di comparizione.

Il processo civile

Numerosi sono i cambiamenti della riforma Cartabia nel processo civile. Proviamo a sintetizzarli:

  • all’udienza di prima comparizione le parti devono comparire personalmente. In caso contrario, il comportamento sarà valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.;
  • all’esito dell’udienza di comparizione, se è stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda e quando le difese del convenuto risultano manifestamente infondate, il giudice può, adottare, su istanza di parte, ordinanza di accoglimento della domanda (o, dall’altra parte, di rigetto della domanda);
  • in mancanza di circostanze peculiari, all’esito della prima udienza di comparizione il giudice fissa l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova.

L’istruttoria

Il giudice istruttore fissa l’udienza, a trattazione scritta, per la rimessione in decisione (o al collegio) ed assegna alle parti tre termini perentori:

  • fino a 60 giorni prima dell’udienza per depositare note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni;
  • fino a 30 giorni prima dell’udienza per depositare le comparse conclusionali;
  • fino a 15 giorni prima dell’udienza per depositare le memorie di replica.

 

In alternativa alla trattazione scritta, il legislatore della riforma ha previsto due schemi:

  • la trattazione mista, per cui è sempre necessaria l’istanza di parte
  • la trattazione orale.

I procedimenti davanti al giudice di pace

Altre novità della riforma Cartabia riguardano i procedimenti dinanzi al giudice di pace. È infatti stata elevata la soglia per le cause relative a beni mobili fino a 10.000 euro e quella per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti fino a 25.000 euro.

Per tale giudizio saranno applicate ora le forme del procedimento semplificato di cognizione.

I procedimenti davanti alla Corte d’Appello

Al fine di dare più celerità dei procedimenti dinanzi alla Corte d’Appello, sono state introdotte alcune novità come l’eliminazione del filtro previsto ex art. 348 bis c.p.c. e l’inserimento di un filtro, la discussione orale della causa, ex art. 350-bis c.p.c.

Tra le altre novità, è stato attribuito un nuovo ruolo al consigliere istruttore (a cui viene demandato l’espletamento di tutti gli incombenti antecedenti la fase decisoria), sono state limitate le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai soli casi di violazione del contraddittorio ed è stato modificato il contenuto dell’atto di appello, che deve indicare:

  • capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
  • censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

I procedimenti davanti alla Corte di Cassazione

Infine, per quanto concerne il giudizio di Cassazione, la delega ha previsto un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il contenuto del ricorso, questo deve contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per cui si chiede la cassazione, e che ogni motivo deve riferirsi al documento ad esso inerente, e che il contenuto sia richiamato nel motivo.

Altre novità della riforma Cartabia riguardano la fase della trattazione del ricorso per Cassazione. In particolare, viene riservata la trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza solo se la questione di diritto è di particolare rilevanza.

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