Il decreto ingiuntivo per fattura non pagata consente al creditore di chiedere al giudice un ordine di pagamento senza attendere, nella fase iniziale, un ordinario processo in contraddittorio. È una procedura spesso efficace, ma non automatica: la fattura deve riferirsi a un credito liquido ed esigibile e la domanda deve essere sostenuta da una prova scritta adeguata. Prima del deposito occorre quindi verificare il contratto, l’esecuzione della prestazione, la scadenza, le eventuali contestazioni e la corretta identità del debitore. Bisogna inoltre valutare costi, tempi e concrete possibilità di recupero. Un decreto favorevole, infatti, non garantisce da solo l’incasso se il debitore è privo di beni aggredibili oppure propone opposizione. In questa guida esamino i documenti normalmente necessari, il flusso della procedura, il costo del decreto ingiuntivo, i termini per la notifica e le conseguenze dell’opposizione. Gli importi e le regole indicati sono aggiornati al 21 settembre 2026, ma la decisione di procedere dovrebbe sempre partire dall’analisi della singola posizione e non dalla sola presenza di una fattura scaduta.
Decreto ingiuntivo per fattura non pagata: quando si può ottenere
La procedura monitoria è disciplinata dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile. Per un credito pecuniario, il giudice può pronunciare l’ingiunzione quando la somma richiesta è determinata, il diritto è già esigibile e il creditore dispone di una prova scritta idonea per questa fase. In termini pratici, deve essere possibile individuare con sufficiente precisione chi deve pagare, quanto deve pagare, perché lo deve e da quale momento il pagamento è dovuto.
La liquidità riguarda la possibilità di quantificare il credito senza svolgere calcoli incerti o valutazioni discrezionali. L’esigibilità richiede invece che il termine di pagamento sia scaduto e che non esistano condizioni sospensive ancora pendenti. Se, per esempio, il compenso dipende dal completamento di un’attività non ancora eseguita o dall’approvazione di uno stato di avanzamento mai intervenuta, il problema non è semplicemente l’insolvenza: potrebbe mancare uno dei presupposti per chiedere subito l’ingiunzione.
Il giudice competente dipende dal valore, dalla materia e dai criteri territoriali applicabili. Per le controversie relative a beni mobili, tra le quali rientrano normalmente le domande di pagamento, il giudice di pace è in via generale competente fino a 10.000 euro, salvo materie attribuite ad altro giudice. Per valori superiori interviene normalmente il tribunale. La competenza territoriale può dipendere dal domicilio del debitore, dal luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita o da una clausola contrattuale valida. Una verifica preventiva evita che il decreto venga contestato per incompetenza e che il creditore debba ricominciare davanti a un diverso ufficio.
Regola pratica: la procedura è adatta a un credito documentato e già scaduto. Se l’esistenza o l’importo del credito richiedono una lunga istruttoria, il decreto può essere comunque richiesto in presenza dei presupposti monitori, ma il rischio di opposizione e di trasformazione della controversia in un giudizio pieno diventa più elevato.
Documenti per il decreto ingiuntivo: perché la sola fattura può non bastare
La fattura è un documento centrale, ma non deve essere confusa con la prova definitiva del rapporto. Essa viene formata unilateralmente dal creditore e descrive l’operazione economica dal suo punto di vista. L’articolo 634 del Codice di procedura civile, dopo la modifica introdotta dal decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, riconosce espressamente come prove scritte idonee le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate. Questa previsione rafforza l’utilizzabilità della fattura elettronica nella fase monitoria.
Il punto cambia se il debitore propone opposizione. Nel successivo giudizio a cognizione piena, il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Il debitore può contestare che l’ordine sia mai stato conferito, che la merce sia stata consegnata, che il servizio sia stato eseguito correttamente oppure che l’importo fatturato corrisponda agli accordi. Per questo una pratica costruita esclusivamente sulla fattura resta più fragile di una pratica che documenta l’intero rapporto.
La raccolta documentale dovrebbe essere ordinata prima di depositare il ricorso. Una checklist essenziale comprende:
- Contratto, preventivo o ordine: il documento dal quale risultano oggetto della prestazione, corrispettivo, termini di pagamento e soggetti coinvolti.
- Fattura e ricevute del Sistema di Interscambio: file della fattura elettronica, ricevuta di consegna o messa a disposizione e dati che ne consentono l’esatta identificazione.
- Prova della prestazione: documenti di trasporto, rapportini, verbali, stati di avanzamento, consegne digitali, accettazioni o altra documentazione coerente con il rapporto.
- Contabilità e pagamenti: estratto delle scritture contabili quando utilizzabile, scadenziario, estratto conto, acconti e conteggio del capitale residuo.
- Solleciti e corrispondenza: PEC, raccomandate, email, contestazioni ricevute, promesse di pagamento o riconoscimenti del debito.
- Dati del debitore: denominazione corretta, codice fiscale o partita IVA, sede, eventuali garanti e informazioni patrimoniali utili a valutare il recupero.
Gli estratti autentici delle scritture contabili dell’imprenditore possono avere rilievo monitorio nei rapporti per i quali la legge lo consente, ma non sostituiscono automaticamente la prova dell’esecuzione in ogni eventuale opposizione. Lo stesso vale per un riconoscimento del debito: può incidere in modo molto significativo sulla prova, purché sia riferibile al debitore e abbia un contenuto sufficientemente chiaro.
Prima di procedere bisogna leggere anche le contestazioni. Una comunicazione generica con cui il debitore dichiara di non voler pagare non impedisce necessariamente l’ingiunzione. Una contestazione precisa, tempestiva e accompagnata da documenti può invece anticipare i temi dell’opposizione. Ignorarla significa stimare in modo poco realistico costi e durata dell’azione.
Il flusso della procedura, dal controllo del credito all’esecuzione
Il decreto ingiuntivo nasce da un ricorso depositato, di regola telematicamente, davanti al giudice competente. La prima fase si svolge senza la preventiva convocazione del debitore. Il giudice esamina le allegazioni e i documenti prodotti dal creditore e può accogliere la domanda, chiedere integrazioni oppure rigettarla se ritiene insufficienti i presupposti.
Questa sequenza mostra perché il decreto non coincide con il recupero effettivo. Dopo l’ordine del giudice potrebbe essere necessario notificare un atto di precetto e avviare un pignoramento presso terzi, mobiliare o immobiliare. La scelta dipende dalle informazioni disponibili sul patrimonio del debitore. Se non vi sono conti, crediti verso clienti, redditi o beni utilmente aggredibili, anche un titolo esecutivo corretto può non produrre un incasso immediato.
Un’analisi seria considera quindi due piani diversi. Il primo è giuridico: esistono i presupposti per ottenere il provvedimento? Il secondo è economico: il debitore ha una capacità patrimoniale che renda ragionevole anticipare altre spese? La procedura monitoria è rapida rispetto a una causa ordinaria, ma non elimina il rischio di insolvenza.
Tempi del decreto ingiuntivo e termini da non perdere
L’articolo 641 del Codice di procedura civile prevede che il decreto motivato sia emesso entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Si tratta del termine indicato dalla legge per il provvedimento del giudice, non di una garanzia che ogni ufficio completi concretamente la pratica in un mese. Carico del ruolo, complessità dei documenti e richieste di integrazione possono incidere sulla durata effettiva.
Una volta pronunciato, il decreto deve essere notificato. L’articolo 644 stabilisce, in via generale, un termine di 60 giorni quando la notifica deve avvenire in Italia e di 90 giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla pronuncia del decreto. Se la notifica non viene eseguita tempestivamente, l’ingiunzione diviene inefficace, pur restando normalmente possibile riproporre la domanda. Per il creditore ciò significa perdita di tempo, duplicazione di attività e possibili contestazioni sulle spese.
Il debitore deve normalmente pagare o proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. Quando ricorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a 10 giorni oppure aumentato fino a 60. Le notifiche da effettuare all’estero seguono regole specifiche: il termine concesso al debitore può essere stabilito in 50 giorni se risiede in un altro Stato dell’Unione europea e in 60 giorni se risiede in altri Stati, con le modulazioni consentite dall’articolo 641. Vanno inoltre rispettate le norme europee, le convenzioni internazionali e le regole dello Stato di destinazione.
Se il debitore non propone opposizione nel termine e non paga, il creditore non dovrebbe limitarsi ad attendere. Occorre verificare che la notifica sia regolare, richiedere la dichiarazione di esecutorietà quando necessaria e programmare gli atti successivi. Il tempo complessivo fino all’incasso dipenderà poi dal tipo di esecuzione, dalla presenza di beni e dall’eventuale intervento di altri creditori.
Attenzione ai termini: i 30 giorni per l’emissione, i 60 o 90 giorni per la notifica e i 40 giorni normalmente concessi al debitore descrivono passaggi differenti. Non devono essere sommati come se producessero una data certa di pagamento.
Costo del decreto ingiuntivo: contributo unificato e altre spese
Il costo iniziale comprende il contributo unificato, l’anticipazione forfettaria quando dovuta, le spese necessarie per notifiche e copie e il compenso professionale. Possono aggiungersi imposte, spese di registrazione e costi dell’esecuzione forzata. Il contributo unificato per i procedimenti d’ingiunzione è ridotto della metà rispetto all’importo previsto per il corrispondente scaglione di valore.
| Valore della domanda | Contributo ordinario | Contributo per il ricorso monitorio | Ulteriori anticipazioni |
|---|---|---|---|
| Fino a 1.100 euro | 43 euro | 21,50 euro | Anticipazione forfettaria di 27 euro quando dovuta; non è dovuta per i procedimenti fino a 1.033 euro |
| Oltre 1.100 e fino a 5.200 euro | 98 euro | 49 euro | Di regola 27 euro, oltre alle altre spese vive |
| Oltre 5.200 e fino a 26.000 euro | 237 euro | 118,50 euro | Di regola 27 euro, oltre alle altre spese vive |
| Oltre 26.000 e fino a 52.000 euro | 518 euro | 259 euro | Di regola 27 euro, oltre alle altre spese vive |
| Oltre 52.000 e fino a 260.000 euro | 759 euro | 379,50 euro | Di regola 27 euro, oltre alle altre spese vive |
| Oltre 260.000 e fino a 520.000 euro | 1.214 euro | 607 euro | Di regola 27 euro, oltre alle altre spese vive |
| Oltre 520.000 euro | 1.686 euro | 843 euro | Di regola 27 euro, oltre alle altre spese vive |
Importi aggiornati al 21 settembre 2026. La tabella espone il dimezzamento aritmetico del contributo unificato previsto per il procedimento monitorio. Regimi speciali, esenzioni, valore indeterminabile, materia della controversia o modifiche normative possono cambiare il calcolo.
Dal 1° gennaio 2025, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, l’omesso pagamento del contributo unificato impedisce l’iscrizione a ruolo del procedimento civile secondo le modalità indicate dagli uffici giudiziari. Il pagamento nel processo civile avviene telematicamente attraverso i sistemi abilitati. È quindi opportuno controllare importo, ricevuta e corretta associazione al fascicolo prima del deposito.
Il compenso dell’avvocato non può essere ricavato dalla sola tabella del contributo unificato. Dipende dal valore, dalla complessità, dal numero dei documenti, dalla presenza di contestazioni, dalle attività successive e dall’accordo professionale. Il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, contiene parametri utilizzati nei casi previsti dalla legge, ma il rapporto con il cliente dovrebbe essere regolato da un preventivo che distingua compensi, spese, anticipazioni e accessori.
Il giudice può porre a carico del debitore capitale, interessi e spese liquidate. Ciò non significa che il creditore non debba anticipare i costi né che tutte le somme siano sempre recuperabili. La liquidazione giudiziale può essere diversa dal compenso pattuito e la concreta riscossione dipende dal patrimonio del debitore.
Un esempio ipotetico di costi e valutazione
Si immagini un’impresa che vanti 18.000 euro per servizi regolarmente eseguiti. Dispone del contratto, della fattura elettronica trasmessa tramite Sistema di Interscambio, dei rapporti di attività firmati e di email nelle quali il cliente chiede una dilazione senza contestare la prestazione. Il contributo unificato monitorio, nello scaglione oltre 5.200 e fino a 26.000 euro, è pari a 118,50 euro. Si aggiungono l’anticipazione forfettaria quando dovuta, la notifica e il compenso professionale.
La documentazione appare, in ipotesi, più solida della sola fattura. Resta però necessario verificare sede e consistenza patrimoniale del debitore. Se quest’ultimo eccepisce in opposizione che una parte dei servizi non è stata completata, i rapporti di attività e la corrispondenza diventano decisivi. L’esempio mostra che il costo amministrativo del ricorso è soltanto una componente della decisione: il vero punto è la qualità della prova e la prospettiva di recupero.
Provvisoria esecuzione e mancata opposizione
Non tutti i decreti ingiuntivi possono essere utilizzati immediatamente per l’esecuzione forzata. L’articolo 642 prevede la provvisoria esecuzione fin dall’emissione in presenza di determinati titoli, come cambiali, assegni o atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Il giudice può concederla anche quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo oppure quando il creditore produce documentazione sottoscritta dal debitore che comprova il diritto azionato. Può essere imposta una cauzione.
Una fattura elettronica, pur idonea come prova scritta monitoria, non determina da sola e in ogni situazione l’immediata esecutorietà. La richiesta deve essere motivata e sostenuta dagli specifici presupposti previsti dalla legge. Una promessa di pagamento firmata, una ricognizione chiara del saldo o il rischio documentato di dispersione del patrimonio possono incidere sulla valutazione, ma la decisione spetta al giudice.
Se la provvisoria esecuzione non viene concessa all’inizio, il creditore deve attendere la scadenza del termine di opposizione. Quando il debitore non si oppone, il giudice dichiara esecutivo il decreto secondo l’articolo 647, verificata la regolarità della notifica. Da quel momento il titolo può sostenere l’azione esecutiva, preceduta dagli adempimenti richiesti, incluso normalmente l’atto di precetto.
Anche durante l’opposizione il creditore può chiedere la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’articolo 648. Il giudice valuta, tra l’altro, la natura delle contestazioni e delle prove offerte. La legge prevede inoltre l’esecuzione provvisoria parziale per le somme non contestate, salvo l’opposizione fondata su vizi procedurali, e contempla la possibilità di una cauzione. Non si tratta quindi di un effetto automatico della semplice debolezza percepita delle difese avversarie.
Dal punto di vista concreto, l’esecutorietà consente di passare più rapidamente alla tutela patrimoniale, ma richiede prudenza. Se il decreto viene successivamente revocato o modificato, possono sorgere obblighi restitutori e questioni relative ai danni. La strategia esecutiva deve tenere conto della solidità della prova, dell’importo contestato e della proporzione tra utilità attesa e costi.
Opposizione al decreto ingiuntivo: cosa cambia per il creditore
L’opposizione non è un semplice reclamo amministrativo. È l’atto con cui il debitore instaura davanti all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto un giudizio di cognizione sul rapporto sostanziale. Il termine ordinario è di 40 giorni dalla notifica, salvo quello diverso stabilito nel provvedimento. Dopo le modifiche processuali, la causa prosegue secondo le norme del processo di cognizione applicabili davanti al giudice adito, nelle forme individuate in base alla controversia.
Nel giudizio di opposizione il creditore deve dimostrare il fondamento della domanda. La prova che era sufficiente per ottenere il decreto potrebbe non essere sufficiente a resistere a contestazioni dettagliate. Se il debitore nega l’esecuzione del servizio, lamenta vizi, produce pagamenti o eccepisce compensazioni, il fascicolo deve consentire una risposta puntuale. Il decreto non trasferisce definitivamente sul debitore l’onere di provare che nulla è dovuto.
L’opposizione allunga i tempi e può richiedere ulteriori attività: memorie, udienze, produzione di documenti, prova testimoniale, consulenza tecnica o tentativi obbligatori di composizione quando previsti dalla materia. Può concludersi con la conferma integrale del decreto, la sua revoca totale o parziale oppure una diversa condanna. Aumentano anche i costi, poiché si apre una causa di merito distinta dalla fase monitoria.
Il contributo unificato per l’opposizione a decreto ingiuntivo beneficia della riduzione della metà prevista dall’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Il Ministero della Giustizia ha chiarito nel 2024 che la riduzione opera anche quando l’opposizione viene introdotta nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. Restano separati il compenso professionale e le ulteriori spese della causa.
Esiste anche l’opposizione tardiva prevista dall’articolo 650. Essa può essere ammessa quando il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, oppure di non aver potuto proporre tempestivamente opposizione per caso fortuito o forza maggiore. La Corte di cassazione, con sentenza n. 15221 del 7 giugno 2025, ha ribadito che devono essere rispettati sia il termine ordinario decorrente dall’effettiva conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento sia il limite finale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione diretto al debitore.
Conseguenza per il creditore: ricevere un’opposizione non significa avere perso la causa. Significa però che il credito sarà esaminato con maggiore profondità. Il fascicolo deve essere riletto alla luce delle eccezioni formulate dal debitore e la convenienza di una soluzione negoziale va confrontata con tempi, prova disponibile e rischio processuale.
Debitore all’estero e ingiunzione di pagamento europea
Quando il debitore si trova all’estero, non basta tradurre il ricorso e inviarlo. Occorre stabilire quale giudice abbia giurisdizione, quale legge regoli il rapporto, come eseguire la notifica e dove potrà essere attuato il titolo. Una clausola sulla scelta del foro, il luogo di esecuzione del contratto e la qualifica del debitore possono modificare l’analisi.
Per i crediti pecuniari transfrontalieri non contestati in materia civile e commerciale può essere utilizzato, quando ne ricorrono i presupposti, il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento previsto dal regolamento CE n. 1896/2006. La domanda viene presentata mediante moduli standardizzati. Secondo il Portale europeo della giustizia elettronica, il giudice dovrebbe emettere l’ingiunzione europea entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda correttamente compilata, senza conteggiare il tempo impiegato dal ricorrente per eventuali integrazioni.
Il debitore dispone di 30 giorni dalla notifica per presentare opposizione. Se si oppone, la controversia può proseguire secondo la procedura nazionale competente, secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità quando applicabile oppure secondo la scelta processuale consentita al ricorrente. In assenza di opposizione, l’ingiunzione europea viene dichiarata esecutiva ed è riconosciuta negli altri Stati membri interessati senza un procedimento intermedio di riconoscimento. Il regime non si applica alla Danimarca.
La procedura europea non è sempre preferibile a quella nazionale. Bisogna confrontare lingua, costi di notifica, prevedibilità dell’opposizione, disponibilità di beni nel Paese di destinazione e possibilità di eseguire il titolo. Se il debitore ha sede all’estero ma possiede beni in Italia, oppure se il contratto attribuisce competenza al giudice italiano, la soluzione può essere diversa rispetto a un rapporto interamente concentrato in un altro Stato.
Per una sintesi istituzionale delle regole italiane e dei termini applicabili è consultabile la scheda del Portale europeo della giustizia elettronica sull’ingiunzione di pagamento. Il documento offre un orientamento generale, ma non sostituisce il controllo delle norme internazionali e processuali applicabili al singolo contratto.
Le conseguenze concrete per il creditore
Ottenere il decreto produce un risultato giuridico rilevante: il debitore riceve un ordine giudiziale di pagamento e, se non reagisce nei termini, il creditore può consolidare un titolo utilizzabile per l’esecuzione. Il provvedimento può comprendere interessi e spese liquidate e rafforza la posizione negoziale. Questi effetti, però, vanno distinti dall’accredito materiale della somma.
Se il debitore paga dopo la notifica, occorre verificare che il versamento copra capitale, interessi e spese. Un pagamento parziale non chiude automaticamente la posizione. È necessario imputare correttamente la somma e quantificare il residuo, evitando di avviare un’esecuzione per importi già corrisposti.
Se il debitore resta inattivo, il creditore deve scegliere l’azione esecutiva più adatta. Un pignoramento presso terzi può riguardare conti bancari, crediti commerciali o retribuzioni nei limiti di legge. L’esecuzione mobiliare o immobiliare richiede invece una valutazione sui beni, sui vincoli già esistenti e sulla sostenibilità dei costi. Un’analisi patrimoniale eseguita troppo tardi può rivelare che l’azione, pur fondata, offre scarse prospettive di soddisfazione.
Se viene proposta opposizione, il creditore deve sostenere tempi e costi del giudizio. Può domandare l’esecutorietà provvisoria quando ne ricorrono i presupposti, ma deve anche prepararsi a provare integralmente il rapporto. Una pratica inizialmente considerata semplice può diventare complessa quando emergono contestazioni tecniche, eccezioni di prescrizione, clausole contrattuali poco chiare o dubbi sull’effettiva esecuzione.
Vi è infine un effetto organizzativo. La procedura richiede che amministrazione, commerciale e difensore condividano documenti coerenti. Email mancanti, ordini archiviati con nomi diversi, documenti di trasporto privi di firma e anagrafiche non aggiornate possono indebolire una posizione altrimenti fondata. Il recupero giudiziale comincia spesso da una buona gestione documentale molto prima dell’inadempimento.
Errori da evitare prima e dopo il deposito
Il primo errore consiste nel considerare la fattura una prova autosufficiente in qualsiasi fase. L’idoneità monitoria della fattura elettronica non elimina la necessità di provare il contratto e la prestazione se il debitore contesta il rapporto. Depositare senza raccogliere i documenti disponibili può rendere più difficile anche una successiva integrazione difensiva.
Un secondo errore è indicare un debitore non corretto. Denominazioni simili, trasformazioni societarie, ditte individuali, fusioni, cessioni di azienda e gruppi societari possono creare equivoci. La fattura indirizzata a una società non consente di agire indistintamente contro soci, amministratori o altre imprese del gruppo. La responsabilità di eventuali garanti deve risultare da un valido titolo.
Va evitato anche il calcolo approssimativo di capitale e interessi. Occorre distinguere il residuo effettivo, gli acconti ricevuti, le note di credito e la disciplina degli interessi applicabile. Nei rapporti commerciali possono operare gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, ma devono essere verificati natura delle parti, scadenza e accordi contrattuali. Richiedere somme non dovute espone a contestazioni e può incidere sulle spese.
Un altro errore è lasciare scadere il termine per la notifica del decreto. La pronuncia favorevole non viene comunicata al debitore al posto del creditore in modo tale da rendere superflua la notifica. L’adempimento deve essere organizzato tempestivamente, soprattutto quando l’indirizzo è incerto o il destinatario si trova all’estero.
Infine, non conviene iniziare la procedura senza valutare solvibilità e priorità. Se l’impresa debitrice è in liquidazione, assoggettata a una procedura concorsuale o gravata da numerose esecuzioni, potrebbe essere necessario utilizzare strumenti diversi o insinuare il credito secondo regole specifiche. L’urgenza di ottenere un titolo non deve sostituire la verifica su come quel titolo potrà essere utilizzato.
Quando richiedere assistenza e cosa fare adesso
L’assistenza professionale è particolarmente utile quando l’importo è rilevante, la documentazione è frammentata, il debitore ha già contestato la prestazione, sono coinvolti garanti o soggetti esteri oppure esiste il rischio di dispersione del patrimonio. Serve anche quando occorre scegliere tra ricorso monitorio, azione ordinaria, trattativa, piano di rientro o immediata tutela esecutiva.
Il primo lavoro non dovrebbe essere la redazione del ricorso, ma la diagnosi della posizione. Bisogna ricostruire il rapporto, verificare prescrizione e competenza, separare gli importi documentati da quelli incerti, leggere le contestazioni e stimare la possibilità di recupero. Questa analisi permette di formulare una richiesta precisa e riduce il rischio che l’opposizione faccia emergere problemi già riconoscibili prima del deposito.
Per il decreto ingiuntivo relativo a una fattura non pagata, rapidità e completezza devono procedere insieme. Un ricorso depositato pochi giorni prima ma privo dei documenti decisivi può essere meno utile di una domanda preparata con un fascicolo ordinato. La scelta corretta è quella che collega prova, costi, tempi e patrimonio del debitore in una strategia sostenibile.
Valutazione della posizione creditoria
Rescos può esaminare i documenti disponibili, le contestazioni e le prospettive patrimoniali per individuare il percorso giudiziale più coerente, senza promettere risultati che dipendono dal caso concreto e dalla solvibilità del debitore.
Fonti ufficiali consultate
Per la disciplina del procedimento sono stati consultati il testo vigente del Codice di procedura civile su Normattiva, la versione vigente dell’articolo 634 e il decreto legislativo n. 164 del 2024.
Per costi e adempimenti sono state verificate la circolare del Ministero della Giustizia del 22 luglio 2026, la tabella del Tribunale di Milano sul contributo unificato, la tabella del Tribunale di Matera e il chiarimento ministeriale sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
Per l’opposizione e gli aspetti transfrontalieri sono state consultate la scheda ufficiale del Tribunale di Milano, la rassegna civile della Corte di cassazione di giugno 2025 e il Portale europeo della giustizia elettronica. Per i compensi professionali è stato verificato il testo consolidato del decreto ministeriale n. 55 del 2014.
Domande frequenti sul decreto ingiuntivo per fattura non pagata
Si può ottenere un decreto ingiuntivo con la sola fattura?
La fattura elettronica trasmessa tramite Sistema di Interscambio è espressamente riconosciuta dall’articolo 634 del Codice di procedura civile come prova scritta idonea alla fase monitoria. Affidarsi soltanto alla fattura resta però rischioso se il debitore propone opposizione. Nel giudizio di merito il creditore deve provare il contratto, l’esecuzione della prestazione e la correttezza dell’importo. È quindi opportuno produrre anche ordini, contratti, documenti di consegna, rapporti di attività e corrispondenza.
Quali documenti servono per chiedere il decreto ingiuntivo?
Servono almeno i documenti che identificano il rapporto, la somma e la scadenza. Normalmente si raccolgono contratto o ordine, fattura e ricevute del Sistema di Interscambio, prova della consegna o del servizio, conteggio dei pagamenti, solleciti e dati aggiornati del debitore. La documentazione necessaria cambia in base al tipo di prestazione e alle contestazioni già formulate.
Quanto costa un decreto ingiuntivo?
Il contributo unificato è pari alla metà dell’importo ordinario previsto per lo scaglione di valore. Al 21 settembre 2026 varia, per esempio, da 21,50 euro per domande fino a 1.100 euro a 843 euro per domande superiori a 520.000 euro. Possono aggiungersi l’anticipazione forfettaria di 27 euro quando dovuta, notifiche, copie, imposte, compenso professionale e costi dell’eventuale esecuzione.
Quanto tempo occorre per ottenere il pagamento?
La legge prevede che il giudice emetta il decreto entro 30 giorni dal deposito, ma il tempo effettivo dipende dall’ufficio e dalla complessità della pratica. Dopo la notifica, il debitore dispone normalmente di 40 giorni per pagare o opporsi. Se non paga, possono essere necessari precetto ed esecuzione forzata. Non esiste quindi un termine certo per l’incasso.
Il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo?
Non sempre. L’immediata esecutorietà può essere concessa nei casi previsti dall’articolo 642 del Codice di procedura civile, per esempio in presenza di determinati titoli, di documentazione sottoscritta dal debitore oppure di un grave pregiudizio nel ritardo. Negli altri casi occorre normalmente attendere la scadenza del termine di opposizione e la dichiarazione di esecutorietà.
Cosa accade se il debitore propone opposizione?
Si apre un giudizio di cognizione nel quale viene esaminato il rapporto sostanziale. Il creditore deve provare i fatti su cui fonda la domanda e rispondere alle contestazioni. Il giudice può confermare, revocare o modificare il decreto. L’opposizione aumenta normalmente tempi e costi, ma il creditore può chiedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono i presupposti di legge.
Come si recupera una fattura se il debitore si trova all’estero?
Bisogna verificare giurisdizione, legge applicabile, modalità di notifica e Stato nel quale si trovano i beni. Nei rapporti transfrontalieri dell’Unione europea può essere utilizzata, quando applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea. Il debitore dispone di 30 giorni per opporsi. La scelta tra procedura europea e nazionale richiede comunque una valutazione del contratto e delle prospettive di esecuzione.
Contenuto informativo aggiornato al 21 settembre 2026. Le indicazioni generali non sostituiscono la valutazione legale della singola posizione. Presupposti, termini, competenza, costi ed effetti della procedura devono essere verificati sui documenti disponibili e alla luce delle circostanze concrete.
L’Avvocato Luca Pompei è il CEO di Rescos SPA, uno studio di avvocati specializzato nel recupero crediti.
La filosofia di Rescos è quella di offrire un servizio di recupero crediti completamente gratuito per il creditore, senza alcun costo aggiuntivo. Non ci sono spese di apertura pratica, nessuna percentuale sul credito recuperato e nessun anticipo richiesto.
Laureato con lode presso l’Università di Roma La Sapienza, si è immediatamente orientato verso la professione forense dopo il percorso universitario.
Abilitato all’esercizio della professione forense all’età di 26 anni, l’Avv. Luca Pompei offre consulenza legale in vari ambiti del diritto civile e commerciale.




